Scuola, firmata ipotesi CCNI sulla mobilità annuale. Le domane del 14 al 24 luglio

mobilita

A conclusione di un lungo e fruttuoso confronto, è stato siglato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ( F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. F.S.U.R., S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L., FEDERAZIONE GILDA-UNAMS e ANIEF) e il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 10 luglio 2025 l’Ipotesi di CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del Personale Docenti, Ata ed educativo per il triennio 2025/26 – 2027/28.

Molteplici le novità, fra le quali l’ampliamento del sistema delle deroghe e dei destinatari che consentirà a diverse categorie di docenti e ATA, altrimenti escluse, di presentare domanda di assegnazione provvisoria. A parere, quindi, delle Organizzazioni sindacali, ancora una volta lo strumento contrattuale si dimostra il mezzo migliore per assicurare agli interessati le migliori condizioni di servizio.

La domanda di utilizzazione, tra l’altro, è riservata a docenti senza sede definitiva dopo i trasferimenti, docenti in esubero, trasferiti d’ufficio o con domanda condizionata, docenti mantenuti in servizio a tempo parziale.

La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA è formulata dalle istituzioni scolastiche in cui il personale presta servizio; nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con quello di servizio sarà comunque competenza di quest’ultima provvedere alla valutazione dei titoli anche acquisendo eventualmente dall’Istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.

Per il personale in esubero la valutazione dei titoli è, invece, formulata dagli Ambiti territoriali. Per i docenti di religione cattolica, infine, la valutazione dei titoli posseduti è a carico degli Uffici scolastici regionali.

La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il 24 luglio, termine di scadenza per la presentazione delle domande di utilizzo e assegnazione, con le seguenti precisazioni:

  • Nei titoli di servizio si valuta anche l’anno scolastico in corso;
  • Il punteggio per il comune di residenza dei familiari è attribuito a condizione che i medesimi vi risiedano con iscrizione anagrafica anteriore di almeno 3 mesi rispetto al termine finale stabilito per la presentazione (si prescinde da tale requisito in caso di figli nati nei 3 mesi antecedenti);
  • L’età dei figli è riferita al 31/12 dell’anno in cui si effettuano le operazioni;
  • In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggior anzianità anagrafica;
  • Per i docenti, per l’attribuzione del punteggio relativo alla continuità didattica, si prescinde dalla maturazione del triennio; entro il triennio la continuità viene valutata 4 punti per ogni anno di servizio, 5 punti per gli ulteriori 2 anni e 6 punti per quelli oltre il quinto anno;
  • Per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale competente;
  • Per il Personale ATA l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla nota 3 dell’allegato 4, è sostituita dall’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”.

L’assegnazione provvisoria, permette di prestare servizio, per un anno, in una sede più vicina alla residenza di un familiare per:

  • Ricongiungimento a figli minorenni o affidati con provvedimento giudiziario;
  • Ricongiungimento a coniuge, parte di unione civile, convivente, parenti o affini conviventi (con certificazione anagrafica);
  • Ricongiungimento a genitore;
  • Gravi esigenze di salute del richiedente (con certificazione sanitaria).

Le domande possono essere presentate per una sola provincia.

Può presentare domanda:

  • Personale assunto a tempo indeterminato fino all’anno scolastico 2022/2023;
  • Docenti assunti a tempo indeterminato dal 2023/2024 nella provincia di titolarità o, con deroga, in altra provincia;
  • Docenti a tempo determinato da GPS sostegno prima fascia con anno di prova superato e diritto a deroga;
  • Docenti da procedure straordinarie e neoassunti PNRR con abilitazione e deroga.

Per le assegnazioni provvisorie la valutazione dei titoli in base all’allegato 3 (personale docente ed educativo) e all’allegato 5 (Personale ATA) è effettuata considerando i titoli posseduti sempre entro il 24 luglio 2025.

Il Personale interessato da rettifiche apportate alle operazioni di mobilità è riammesso nei termini per la presentazione delle domande entro i 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica.

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, dell’art.34 del CCNL 2019/21 è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale interprovinciale (e annuale per gli assunti su sostegno da D.L.44/2023) alle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2025; nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3,5 e 6 della L.104/1992 (personale con invalidità superiore ai 2/3 con minorazione ascritta alla prima, seconda, terza categoria della Legge 648/1950; personale che assista persona disabile grave entro il secondo grado e, nelle condizioni previste entro il terzo grado di parentele);

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del Decreto Legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

  1. coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità;
  2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
  3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2;
  4. uno dei fratelli/sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
  5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4);

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della Legge 118/1971;

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne ossia che compia sessantacinque anni che compia gli anni tra il 01/01 e il 31/12 dell’anno in cui si presenta l’istanza.

Per poter beneficiare delle deroghe, i docenti dovranno allegare una dichiarazione personale in cui dichiarano di trovarsi in una delle condizioni previste e, nei casi b) c) e d), allegare anche la documentazione comprovante la specifica situazione (certificazione di invalidità).

Ulteriore condizione per poter fruire delle deroghe è quella di esprimere come prima preferenza il Comune, o distretto sub-comunale nel caso di comuni con più distretti ove risulti residente il soggetto cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto alla precedenza anche quando prima della preferenza sintetica del Comune indica una o più scuole comprese in esso.

Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di 16 anni o del genitore ultra 65enne può essere indicato a condizione che vi risiedono da almeno 3 mesi. Si prescinde da tale requisito per i figli nati nei tre mesi antecedenti il termine finale della presentazione della domanda.

È da tenere presente che in assenza di posti richiedibili nel Comune è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili, oppure una scuola con sede di organico in altro comune che abbia un plesso nel comune di residenza del soggetto cui ricongiungersi/assistere.

L’indicazione della preferenza per il Comune di ricongiungimento/assistenza o del distretto sub comunale é sempre obbligatorio. La mancata indicazione preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’ufficio competente.

Per posto richiedibile si intende una scuola nella quale sia attivato l’insegnamento/classe di concorso di titolarità del richiedente il movimento, indipendentemente dalla sua disponibilità o vacanza.

In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con la legge 11 settembre 2020 n. 120,  l’accesso ai servizi del Ministero dell’istruzione e del merito può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE. Pertanto, anche per la presentazione delle istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, il personale interessato dovrà utilizare il servizio “Istanze OnLine” mediante il possesso di tali credenziali digitali.
Come già previsto per la mobilità territoriale e professionale, vista la modifica delle modalità di accesso ad Istanze OnLine tramite i nuovi sistemi di autenticazione (SPID/CIE), per il personale interessato, per confermare l’inoltro/annullamento dell’inoltro, nonché la cancellazione delle istanze e il caricamento degli allegati nell’omonima funzionalità di gestione, non sarà più richiesto l’inserimento del codice personale.

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Modelli di domande, ipotei di CCNI e nota dell’11/7/2025

 

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