Scuola, pubblicate le Ordinanze per la mobilità per l’a.s. 2023-2024

ministro Valditara

La trattativa tra sindacati e amministrazione non ha trovato un’intesa, pertanto, si è conclusa con un “mancato accordo”. Senza un’intesa, di conseguenza, il ministro dell’istruzione e merito Valditara, per garantire le prossime operazioni di mobilità, ha utilizzato lo strumento dell’Ordinanza ministeriale che, prima della firma, è stata presentata in bozza alle organizzazioni sindacali.

Il lungo e impegnativo confronto condotto al tavolo ha, comunque, consentito ai sindacati di ottenere che i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2022/23, in attesa di annunciate modifiche legislative al DL 36, possano nel frattempo presentare ugualmente la domanda di mobilità, che sarà presa in considerazione nel momento in cui si concretizzino tali modifiche, in forza delle quali il vincolo si applicherebbe ai futuri assunti e non ai docenti entrati in ruolo lo scorso settembre.

Nell’ordinanza trova anche applicazione il decreto legislativo n. 105/2022, che ha eliminato il referente unico ai fini dell’assistenza al familiare disabile, permettendo così a più figli che assistono un genitore disabile di richiedere la precedenza all’interno della provincia.

Secondo la normativa diramata, i docenti assunti in ruolo entro il 2021/2022 e anche gli assunti 2022/2023 potranno presentare la domanda di mobilità. Le domande degli assunti 2022/2023 saranno validate dagli uffici solo in presenza di una norma di legge, attualmente in cantiere, che posticipi l’applicazione del nuovo vincolo triennale sulla scuola sede di svolgimento del periodo di prova contenuta nel decreto legge n. 36/2022 (cosiddetto decreto PNRR scuola) agli assunti dal 2023/2024.

Non possono, invece, partecipare alla mobilità 2023/2024:

a) I docenti che abbiano ottenuto la mobilità (per gli anni 2021/22 e 2022/23) e siano, quindi, nel triennio di permanenza su sede previsto dal CCNL:
• su preferenza puntuale di scuola in qualunque fase dei movimenti
• con codice di distretto sub comunale nella prima fase dei movimenti
• con codice di distretto sub comunale da sostegno a posto comune e viceversa nel medesimo comune
• con codice di distretto sub comunale nelle operazioni di passaggio nel medesimo comune;
b) I docenti che abbiano ottenuto trasferimento interprovinciale per l’anno scolastico 2022/23 (salvo le ipotesi di deroga previste dalla Legge);
c) I docenti assunti in ruolo su sostegno da GPS I fascia (comma 5-ter D.L.228/2021)

Per l’anno 2023/2024 i movimenti provinciali in uscita dal sostegno potranno avvenire sul 75% dei posti disponibili.

Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina, e comunque nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a 10 gg. prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità; per gli IRC il termine per la revoca è fissato al 22 maggio.

I termini per la presentazione delle domande di mobilità per il personale scolastico sono i seguenti:

  • Il personale docente può presentare le domande dal 6 marzo al 21 marzo 2023.
  • Il personale ATA può presentare le domande dal 17 marzo al 3 aprile 2023.
  • Il personale educativo può presentare le domande dal 9 marzo al 29 marzo 2023.
  • Gli Insegnanti di Religione Cattolica possono presentazione le domande dal 21 marzo 2023 al 17 aprile 2023.

La pubblicazione dei movimenti sarà il 24 maggio per il personale docente, il 1° giugno per il personale ATA, il 29 maggio per il personale educativo e per gli IRC il 30 maggio.

 

L’O.M. 36 –  Mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2023/24

L’O.M. 38 – Mobilità IRC  

 

Related posts