Scuola, domande di pensionamento entro il 21 ottobre

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In netto anticipo rispetto alla solita tempistica, il Ministero dell’istruzione (MI) ha dato avvio alle operazioni propedeutiche all’avvio del prossimo anno scolastico con la pubblicazione del decreto e della circolare che forniscono indicazioni operative per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio del personale scolastico, a partire dal 1° settembre 2023.

L’anticipo delle operazioni – precisa il MI in un comunicato ufficiale -, grazie alla collaborazione fra MI e INPS, tè finalizzata alla velocizzazione di tutte le procedure che servono per arrivare la prossima estate a realizzare nei tempi utili le assunzioni in ruolo e i contratti a tempo determinato del personale.

La domanda di cessazione, per il personale docente – compresi gli insegnanti di religione cattolica -, educativo ed ATA a tempo indeterminato potrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE tramite l’applicazione POLIS del sito del MI entro il 21 ottobre 2022.

Il personale in servizio all’estero potrà presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS. Per le Province di Trento, Bolzano e Aosta è consentita la presentazione delle domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà poi a inoltrarle agli Uffici territoriali competenti.

I dirigenti scolastici possono presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023.

Entro il 18 aprile 2023 l’INPS, attraverso le sue sedi e dando periodico riscontro al MI, accerterà il diritto al trattamento pensionistico del personale richiedente.

La circolare prot. 31924 dell’8 settembre scorso contiene anche indicazioni riguardanti il pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e i trattamenti previdenziali di fine servizio e fine rapporto.

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di tre diverse opzioni di istanza POLIS,  che sono attive tutte contemporaneamente:

  • la prima contiene le domande di cessazione con i requisiti ordinari (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, opzione donna, dimissioni volontarie senza maturazione del diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti);
  • la seconda contiene la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento di quota 100;
  • la terza, infine, contiene la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento di quota 102.

I requisiti variano secondo le varie tipologie di pensionamento:

  • Vecchiaia

o   D’ufficio – Secondo la legge Fornero -: in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e di quello contributivo di almeno 20 anni al 31 agosto 2023. Non è necessario presentare l’istanza POLIS, perché il pensionamento di vecchiaia opera d’ufficio.

o   A domanda – Il pensionamento di vecchiaia a domanda, è richiedibile col requisito anagrafico di 67 anni e di quello contributivo di almeno 20 anni al 31 dicembre 2023.

o   Vecchiaia, con i requisiti previsti per i lavori gravosi di cui all’art.1, commi da 147 a 153 della L.205/2017 – per i lavoratori che svolgono al almeno 7 anni negli ultimi dieci attività particolarmente faticose e pesanti (c.d. attività usuranti) e che sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per il comparto scuola rientrano in questa categoria i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, i quali possono usufruire del collocamento in pensione in deroga all’incremento dei requisiti legati alla speranza di vita. Potranno, quindi, essere collocati in pensione, a domanda, coloro che, al 31 dicembre 2023, hanno l’età di 66 anni e 7 mesi e una contribuzione di 30 anni.

  •  Anticipata a domanda, a prescindere dall’età:

o   Per le donne: richiesti 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2023;

o   Per gli uomini: necessari 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2023.

  • Opzione donna (a domanda) – • Esclusivamente per le donne con 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva (maturati entrambi entro il 31 dicembre 2021). L’assegno pensionistico sarà calcolato esclusivamente con il calcolo contributivo.
  • Quota 100 (a domanda): Per i lavoratori e le lavoratrici con almeno 62 anni di età ed almeno 38 anni di contributi entrambi maturati entro il 31 dicembre 2021.
  • Quota 102 (a domanda) – Per i lavoratori e le lavoratrici con almeno 64 anni di età ed almeno 38 anni di contributi entrambi maturati entro il 31 dicembre 2021.

I lavoratori interessati all’accesso all’APE sociale ovvero alla pensione anticipata per i lavoratori precoci potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dell’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in modalità analogico o digitale entro il 31 agosto 2023.

  • Lavoratori precoci –   Sono ricompresi in questa categoria i docenti della scuola dell’infanzia e i docenti della scuola primaria con almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età. I suddetti lavoratori possono andare in pensione anticipata con 41 anni di contribuzione. Il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della Legge 24/12/2012, nr.228.
  • APE sociale – L’Anticipo Pensionistico sociale interessa i lavoratori che compiono almeno 63 anni di età entro il 31 dicembre 2023 e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero e che rientrino in una di queste condizioni:

o   Lavoratore che assiste, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità e in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2023;

o   Lavoratore con riduzione della capacità lavorativa almeno del 74% e in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31 dicembre 2023;

o   Lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette e posseggono una anzianità contributiva di almeno 36 anni al 31 dicembre 2023. Sono ricompresi in quest’ultima categoria i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

I requisiti contributivi richiesti per le donne sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio nel limite di due anni.

L’Amministrazione può procedere, con decisione motivata esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi, nei confronti del personale che maturi i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2023 con:

– 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;

– 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti. In ogni caso, è necessario valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia livello nazionale che provinciale.

L’Amministrazione dovrà, invece, obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia 65 anni.

 

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La circolare

Il decreto

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